Secondo la Cassazione è evidente che "determinati e specifici lavori comportano per loro natura dei rischi per la salute del lavoratore, e tra questi va annoverato lo svolgimento di una attività sportiva agonistica, tenuto conto della pericolosità insita nel suo svolgimento e dei rischi ineliminabili, in tutto o in parte, da parte del datore di lavoro rispetto alla possibilità dell'atleta di subire un infortunio nel corso della prestazione lavorativa. Non risulta, pertanto, configurabile una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro, se non nel caso che detto imprenditore aggravi quei risschi e quella pericolosità con comportamenti specifici, che devono essere provati di volta in volta da colui che si ritiene danneggiato. Questa la decisione della sentenza n. 8297 del 23 Aprile 2015.
Infortunio ad un giocatore di pallacanestro e responsabilità del datore di lavoro Cassazione n. 8297 del 23 aprile 2015
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2087 c.c. e responsabilità oggettiva
2. Orientamento giurisprudenziale
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA